Legge di bilancio 2026: le novità in materia di previdenza complementare

Legge di bilancio 2026: le novità in materia di previdenza complementare

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un insieme organico di misure volte a rafforzare la previdenza complementare, intervenendo su adesione, fiscalità, prestazioni, tutele e regole di funzionamento dei fondi pensione

L’intervento normativo si colloca in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni demografiche ed economiche: l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e l’allungamento della vita media stanno incidendo in modo strutturale sull’equilibrio del sistema pensionistico pubblico a ripartizione le pensioni sono finanziate dai contributi dei lavoratori). Le riforme degli ultimi decenni hanno progressivamente innalzato l’età pensionabile e ridotto il tasso di sostituzione tra ultimo reddito e pensione, soprattutto per i lavoratori interamente nel sistema contributivo (post 1995).

In questo scenario, la manovra 2026 riconosce alla previdenza complementare un ruolo centrale come secondo pilastro del sistema previdenziale, con l’obiettivo di:

  • favorire una maggiore adesione ai fondi pensione;
  • rafforzare gli incentivi fiscali;
  • ampliare la flessibilità delle prestazioni;
  • garantire maggiori tutele alle somme accumulate;
  • aumentare la libertà di scelta dei lavoratori.

Di seguito le novità che i commi 201-205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 hanno apportato al D.lgs. 252/2005 “ Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

1. Adesione automatica alla previdenza complementare

1.1. Dal silenzio-assenso all’iscrizione automatica

La novità di maggiore impatto riguarda la modalità di adesione per i lavoratori dipendenti del settore privato.

A partire dal 1° luglio 2026, i neoassunti privi di una posizione previdenziale complementare attiva saranno iscritti automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL.

Si tratta di un’evoluzione rispetto al precedente meccanismo di silenzio-assenso, che comportava il solo conferimento del TFR maturando. La nuova disciplina prevede invece che confluiscano al fondo:

  • il TFR maturando;
  • la quota minima a carico del lavoratore prevista dal contratto collettivo;
  • il contributo del datore di lavoro, secondo le aliquote contrattuali.

L’obiettivo è rafforzare fin dall’inizio del rapporto di lavoro la posizione previdenziale del dipendente, aumentando l’accumulo nel lungo periodo.

1.2. Diritto di rinuncia

Il lavoratore mantiene comunque la possibilità di opporsi all’iscrizione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, scegliendo di:

  • mantenere il TFR in azienda;
  • aderire a una diversa forma pensionistica complementare

La previsione rispetta il principio di libertà individuale, ma orienta il sistema verso un modello di adesione “di default”.

2. Nuovo profilo di investimento del TFR: logica life cycle

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla gestione finanziaria delle risorse conferite automaticamente.

In passato, le somme versate tacitamente venivano allocate nei comparti garantiti, caratterizzati da una gestione prudente ma con rendimenti contenuti. La nuova disciplina supera tale impostazione e introduce un approccio life cycle, una gestione automatica che adegua progressivamente i vari comparti di investimento (azionario o obbligazionario) in base all’età del lavoratore e al tempo che lo separa dalla pensione.

Questa gestione prevede due fasi:

  • fase di accumulo: per i lavoratori più giovani, con un lungo orizzonte temporale, l’investimento sarà orientato verso comparti più dinamici, con maggiore componente azionaria, al fine di massimizzare i rendimenti nel lungo periodo.
  • fase di consolidamento: con l’avvicinarsi dell’età pensionabile, la posizione sarà progressivamente spostata verso comparti più prudenti, con maggiore componente obbligazionaria, al fine di proteggere il capitale accumulato

La misura introduce un principio di maggiore coerenza tra orizzonte temporale e profilo di rischio, favorendo una gestione più efficiente del risparmio previdenziale.

3. Incremento della deducibilità fiscale

Dal 1° gennaio 2026 aumenta il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, che passa a 5.300 euro annui.

Il precedente limite (5.164,57 euro) era rimasto invariato per anni. L’innalzamento:

  • rafforza l’incentivo fiscale;
  • riduce la base imponibile IRPEF;
  • rende più conveniente l’adesione precoce.

La deduzione riguarda:

  • contributi del lavoratore;
  • contributi volontari;
  • contributi per familiari fiscalmente a carico;
  • contributi del datore di lavoro.

Il beneficio fiscale è tanto maggiore quanto più elevata è l’aliquota marginale del contribuente.

4. Prestazioni più flessibili al pensionamento

4.1. Aumento della quota liquidabile in capitale

La soglia massima liquidabile in forma di capitale passa dal 50% al 60% del montante accumulato. Il restante 40% deve essere convertito in rendita.

4.2. Nuove modalità di erogazione

Accanto alla rendita vitalizia, la legge introduce nuove opzioni:

  • rendita a durata definita;
  • prelievi liberi;
  • erogazione frazionata su un periodo minimo di cinque anni

A differenza della rendita vitalizia tradizionale, il capitale resta presso il fondo pensione e continua a essere investito, con possibilità di ulteriori rendimenti.

4.3. Regime fiscale

Le prime due modalità mantengono il regime agevolato con aliquota del 15%, riducibile fino al 9% in base agli anni di iscrizione.

L’erogazione frazionata è soggetta a ritenuta del 20%, con riduzione fino al 15%.

5. Rafforzamento delle tutele: impignorabilità

La legge equipara alcune prestazioni complementari alle pensioni pubbliche in termini di tutela.

Sono dichiarate incedibili, insequestrabili e impignorabili le somme erogate come:

  • prestazione pensionistica;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Restano invece aggredibili le altre anticipazioni e i riscatti.

La norma rafforza la funzione sociale della previdenza complementare, proteggendo le somme destinate alla sicurezza economica del lavoratore.

6. Investimenti in infrastrutture

La manovra attribuisce al Ministro dell’Economia, d’intesa con il Ministro del Lavoro e previo parere della COVIP, il potere di emanare linee guida per orientare gli investimenti verso infrastrutture strategiche.

Sono previste modalità:

  • dirette (acquisto di titoli);
  • indirette (OICR, cartolarizzazioni).

Resta fermo il rispetto dei criteri prudenziali, a tutela dell’interesse primario degli aderenti.

7. Portabilità del contributo datoriale

Una modifica di rilievo riguarda la portabilità del contributo del datore di lavoro.

Dopo due anni di partecipazione, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica (fondo aperto o PIP) mantenendo il diritto al contributo datoriale previsto dal CCNL.

La misura amplia la libertà di scelta, ma richiede attenzione ai costi di gestione, più contenuti nei fondi negoziali rispetto a fondi aperti e PIP.

8. Abrogazione del cumulo per la pensione anticipata

La Legge di Bilancio 2026 abroga la disposizione introdotta nel 2025 che consentiva il cumulo tra previdenza complementare e sistema pubblico ai fini del raggiungimento dei requisiti economici per la pensione anticipata.

Viene quindi eliminata la possibilità di utilizzare il montante del fondo come strumento per anticipare l’uscita dal lavoro.

Conclusioni

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ridisegna in modo significativo il quadro normativo della previdenza complementare.

Le misure introdotte:

  • incentivano l’adesione automatica;
  • aumentano la convenienza fiscale;
  • ampliano la flessibilità delle prestazioni;
  • rafforzano le tutele;
  • aumentano la portabilità;
  • chiariscono il perimetro rispetto al sistema pubblico.

Nel complesso, il legislatore rafforza il secondo pilastro previdenziale nella sua funzione di strumento integrativo, in un contesto di crescente pressione sul sistema pensionistico pubblico.

Previdenza complementare – Novità 2026

TemaCosa cambiaDecorrenza / Note principali
Adesione automaticaIscrizione automatica dei neoassunti al fondo pensione negoziale previsto dal CCNLDal 1° luglio 2026; possibile rinuncia entro 60 giorni
Contributi versati automaticamenteConferimento di TFR + contributo minimo del lavoratore + contributo del datore di lavoroRafforzamento della posizione previdenziale fin dall’assunzione
Rinuncia all’adesionePossibilità di mantenere il TFR in azienda o scegliere altro fondoEntro 60 giorni dall’assunzione
Investimento TFR (default)Introduzione del modello “life cycle”Investimenti più dinamici per i giovani, più prudenti vicino alla pensione
Deducibilità fiscaleAumento del limite massimo deducibile5.300 euro annui dal 1° gennaio 2026
Contributi deducibiliContributi del lavoratore, volontari, per familiari a carico e del datore di lavoroEntro il limite annuale previsto
Quota liquidabile in capitaleAumento della percentuale massimaDal 50% al 60% del montante
Nuove modalità di erogazioneRendita a durata definita, prelievi liberi, erogazione frazionata (min. 5 anni)Maggiore flessibilità nella fase di pensionamento
Tassazione prestazioni15% riducibile fino al 9% (rendita e prelievi); 20% riducibile fino al 15% (erogazione frazionata)In base agli anni di iscrizione
Tutela delle sommePrestazione pensionistica, RITA e anticipazioni sanitarie impignorabiliNon cedibili né sequestrabili
Portabilità contributo datorialeTrasferimento del fondo mantenendo il contributo del datore di lavoroDopo 2 anni di partecipazione
Investimenti in infrastrutturePossibilità di orientare risorse verso settori strategiciLinee guida MEF, d’intesa con Ministero del Lavoro e parere COVIP
Cumulo con pensione pubblicaAbrogata la norma che consentiva il cumulo per pensione anticipataNon più possibile usare il fondo come uscita anticipata