Parità retributiva tra donne e uomini: cosa prevede la legge della Regione del Veneto n. 3/2022

Parità retributiva tra donne e uomini: cosa prevede la legge della Regione del Veneto n. 3/2022

Con la Legge Regionale n. 3 del 15 febbraio 2022 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”, la Regione del Veneto, oltre a prevedere specifiche misure per contrastare i differenziali retributivi di genere, introduce una serie di interventi volti a favorire la presenza femminile nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di una cultura antidiscriminatoria, e a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra le azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere, la Legge – che di fatto anticipa la Direttiva dell’Unione Europea sulla parità retributiva n. 970/2023 – prevede innanzitutto l’attribuzione di benefici economici e l’accesso ad un sistema di premialità a quelle imprese – pubbliche o private, con sede legale e operanti sul territorio regionale – impegnate a valutare la loro situazione attraverso la raccolta e l’analisi di dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile. In particolare, la Legge vuole stimolare una maggiore focalizzazione delle stesse aziende sui loro comportamenti a tutela della maternità, alla formazione e alla promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all’equo riconoscimento della qualifica professionale e alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Tra le novità la Legge istituisce il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere. Nel Registro possono esserre iscritte le imprese pubbliche e private che trasmettono il rapporto sulla situazione del personale di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e che, garantendo le tutele di anonimato e privacy dei lavoratori e delle lavoratrici, rendono conoscibili i dati, distinti per sesso, relativi al numero di assunti, alle differenze tra le retribuzioni iniziali, all’inquadramento contrattuale, alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e parziale, all’importo della retribuzione e di ogni altro beneficio corrisposto oltre che i dati relativi ai processi di selezione e reclutamento del personale, alla formazione professionale, agli strumenti e alle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra gli obiettivi primari della Legge vi è il sostegno ad un’occupazione femminile stabile e di qualità: tra le misure messe in atto vi è il supporto all’inserimento e al reinserimento delle donne nel mondo del lavoro – anche attraverso specifici percorsi formativi per colmare il divario di competenze rivolti a donne disoccupate – e l’erogazione di servizi e misure specifiche di politica attiva del lavoro, quali l’orientamento specialistico e l’accompagnamento al lavoro. In particolare, è prevista l’istituzione di una specifica sezione presso il portale ClicLavoro Veneto denominata Sportello Donna, all’interno della quale saranno resi fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a diffondere le opportunità di formazione.

Particolare attenzione è rivolta al reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza. La legge prevede infatti la messa in opera di misure straordinarie programmate in sinergia con enti locali, aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza e a strutture di accoglienza presenti sul territorio regionale. Anche in questo caso è previsto il riconoscimento di benefici economici alle imprese, e in particolare a coloro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato donne vittime di violenza prese in carico dalle strutture di accoglienza o donne vittime di tratta.

La Legge promuove anche una serie di misure per il benessere lavorativo del personale femminile regionale e degli enti strumentali regionali, in particolare le iniziative volte ad affermare politiche di pari opportunità e pari trattamento, di contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento degli stereotipi di genere anche attraverso l’attività dei CUG operanti nel Veneto. Sono previste azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano e a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di parità di accesso al lavoro e alla carriera, nonché al giusto riconoscimento della qualifica professionale.

Riconoscendo nell’equa distribuzione delle responsabilità familiari un presupposto per l’aumento della presenza femminile nel mondo del lavoro, oltre a sostenere iniziative di condivisione delle responsabilità di cura all’interno delle famiglie, la Legge promuove la riorganizzazione dei servizi pubblici e privati per favorire la flessibilità negli orari e il risparmio di tempo.

Per incentivare l’applicazione della Legge Regionale, la Regione del Veneto ha sviluppato in collaborazione con Veneto Lavoro Equamente al lavoro, campagna di comunicazione che prevede, tra le altre iniziative, una serie di eventi territoriali. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alla campagna, www.venetowelfare.com/equamente-al-lavoro.