L'obiettivo della previdenza complementare

Aderire alla previdenza complementare significa, in estrema sintesi, risparmiare per un futuro migliore. accantonare regolarmente una parte dei tuoi risparmi Durante la vita lavorativa si potranno accantonare regolarmente dei risparmi finalizzati ad ottenere una pensione che si aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria, da qui il nome, appunto, di previdenza complementare.

La previdenza complementare rappresenta un’opportunità a cui l’attuale normativa riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano.

La Covip identifica le seguenti tipologie di forma pensionistica complementare:

FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.

FONDI PENSIONE APERTI
Sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO (PIP)
Sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.

FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI
Sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

LISTA FONDI PENSIONE
Consulta l’Albo dei Fondi Pensione ufficiale presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

L’adesione ad un fondo pensione è una scelta libera e volontaria ed è possibile se sei:

  • un lavoratore dipendente;
  • un lavoratore autonomo o un libero professionista;
  • un lavoratore con un’altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale).

Esiste anche la possibilità di adesione alla previdenza complementare per i familiari a carico di un lavoratore iscritto al medesimo fondo.

LAVORATORE DIPENDENTE
Come lavoratore dipendente puoi scegliere di aderire ad un fondo pensione secondo due modalità:

  • con un’adesione collettiva se il tuo contratto di lavoro rende possibile l’iscrizione a un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento per il tuo settore, per la tua azienda o anche per la tua regione;
  • con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP.

LAVORATORE AUTONOMO O LIBERO PROFESSIONISTA
Puoi aderire con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP.

In relazione a specifici casi, alcune associazione di categoria o ordini professionali hanno previsto la possibilità di adesione ad un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente). In questo caso, è possibile procedere con un’adesione collettiva.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione dipende:

  • dall’importo versato alla forma pensionistica complementare;
  • dai rendimenti ottenuti con l’investimento sui mercati finanziari delle somme accantonate dalla durata del periodo di versamento.

LAVORATORE DIPENDENTE
Per il lavoratore dipendente che aderisce ad un fondo pensione ad adesione collettiva, la contribuzione si compone di:

  • il contributo a carico del lavoratore, il cui valore minimo è stabilito dagli accordi collettivi;
  • la quota TFR, maturata dal momento dell’adesione in poi;
  • il contributo a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è stabilito sempre dagli accordi collettivi. Questa cifra viene erogata dal datore di lavoro solo in caso di adesione al fondo. Il lavoratore che non aderisce, quindi, ne perde il diritto.

Un lavoratore dipendente ha la possibilità di scegliere anche una forma pensionistica complementare ad adesione individuale. In questo caso, la contribuzione è formata da:

  • il contributo volontario;
  • la quota TFR, maturata dal momento dell’adesione in poi.

LAVORATORE AUTONOMO
Per il lavoratore autonomo il versamento è esclusivamente costituito dal contributo liberamente determinato dal lavoratore stesso.

I fondi pensione offrono diverse possibilità di investimento per per i contributi versati.

Le opzioni di investimento si differenziano a seconda degli strumenti finanziari che compongono l’investimento. La Covip le distingue nelle seguenti principali categorie:

  1. azionarie: che investono solo o principalmente in azioni;
  2. obbligazionarie: che investono solo o principalmente in obbligazioni;
  3. bilanciate:che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
  4. garantite: che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento).

CHI GESTISCE GLI INVESTIMENTI?
Nell’investire i tuoi contributi le forme pensionistiche complementari, specifica la Covip, devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell’investimento.

Per questo motivo e per massimizzare la tutela per ogni lavoratore iscritto, le risorse affidate in gestione sono depositate presso la banca depositaria: una banca autorizzata dalla Banca d’Italia a svolgere questa attività (diversa quindi dall’attività della banca tradizionale), che ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

Le risorse gestite dai fondi pensione costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fondo pensione stesso. Ciò significa che in caso di crisi della società che gestisce il patrimonio, il risparmio previdenziale non viene intaccato, essendo destinato esclusivamente all’accumulo dei risparmi previdenziali.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Nei Fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali ( Banca, SGR, SIM, Impresa di assicurazione) sulla base di una
convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

La politica di investimento è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del fondo pensione stesso.

FONDI PENSIONE APERTI
Nei Fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo
(PIP), gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM,
impresa di assicurazione) che ha istituito il Fondo o il PIP.

FONDI PENSIONE PREESISTENTI
I Fondi pensione preesistenti affidano la gestione delle proprie risorse finanziarie a operatori professionali oppure hanno anche la facoltà di gestirle direttamente.

Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole lungo tutto il percorso con il fondo pensione.

DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI
La normativa consente di dedurre dal reddito complessivo i versamenti al fondo pensione, fino al limite di 5.164,57 euro all’anno. I versamenti al fondo, quindi, abbattono il tuo reddito imponibile, con uno sconto fiscale pari all’aliquota IRPEF più alta.

A raggiungimento di tale limite concorrono comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti che effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Nel caso di un lavoratore dipendente, è esclusa la quota del TFR.

ESEMPIO SCONTO FISCALE
Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare; nell’ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito e cioè 1.200 euro. Il signor Bianchi deduce l’importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro.

La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell’anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.

[fonte: Covip]

IMPOSTA RIDOTTA SUI RENDIMENTI
Sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.

La tassazione dei rendimenti di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.

TASSAZIONE FINALE AGEVOLATA
Al momento dell’erogazione della prestazione, la tassazione si presenta molto favorevole. Sui contributi versati al fondo (al netto quindi dei rendimenti maturati) verrà applicata una tassazione massima del 15%.

Tale aliquota, inoltre, verrà ridotta di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15° fino al raggiungimento di una tassazione finale minima del 9%.

ESEMPIO TASSAZIONE FINALE
Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni. Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro.

Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.
Il Signor Bianchi riceve in quell’anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)].